Cass. 25463/2016 su protezione internazionale, matrimonio forzato ed effettiva tutela da parte delle autorità locali
.
Il giudice deve accertare se il matrimonio forzato costituisca una realtà accettata nel paese di provenienza della ricorrente; in tema di protezione sussidiaria, la costrizione ad un matrimonio non voluto costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da soggetti diversi dallo Stato, allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata (Cass. Civ. sez. VI-1 n. 25873 del 18 novembre 2103).
Il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel Paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela; il giudice deve quindi effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione del Paese d’origine e quindi sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. Civ. n. 15192 del 20 luglio 2015).
.
.