Cass. 3096/2017 sul trattenimento del richiedente asilo e il rischio di fuga
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La formulazione normativa dell’art. 6 d.lgs. 142/2015, la sua considerazione sistematica e l’interpretazione letterale dello stesso, evidenziano la necessità della ricorrenza di condotte specifiche e specificamente poste in essere dallo straniero al fine di poter ritenere effettivamente ricorrente il pericolo di fuga.
È illegittima la decisione assunta dal Tribunale in senso non conforme a tale previsione, evidenziando ragioni a supporto del provvedimento espulsivo, identificate in modo generico e senza alcun specifico riferimento ai presupposti di fatto indicati dalla previsione di legge al fine di poter ritenere effettivamente ricorrente un pericolo di fuga del ricorrente
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