Cass. 3096/2017 sul trattenimento del richiedente asilo e il rischio di fuga

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La formulazione normativa dell’art. 6 d.lgs. 142/2015, la sua considerazione sistematica e l’interpretazione letterale dello stesso, evidenziano la necessità della ricorrenza di condotte specifiche e specificamente poste in essere dallo straniero al fine di poter ritenere effettivamente ricorrente il pericolo di fuga.

È illegittima la decisione assunta dal Tribunale in senso non conforme a tale previsione, evidenziando ragioni a supporto del provvedimento espulsivo, identificate in modo generico e senza alcun specifico riferimento ai presupposti di fatto indicati dalla previsione di legge al fine di poter ritenere effettivamente ricorrente un pericolo di fuga del ricorrente

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http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170206/snciv@s61@a2017@n03096@tO.clean.pdf