Cass. 3298/2017 sul trattenimento (e relativa proroga) del richiedente asilo

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Costituisce principio uniforme del procedimento di proroga del trattenimento dello straniero, posto dalla Corte di cassazione, quello secondo cui «Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi degli artt. 21, comma 2, e 28, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 cui rinvia l’art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di proroga adottato dal tribunale in assenza della persona trattenuta e per il mancato avviso al difensore della fissazione dell’udienza).»

La persona che entri irregolarmente nel territorio dello Stato, nei cui confronti devono essere applicate le norme in materia di diritto di asilo, non può essere destinataria di un provvedimento di respingimento (artt. 10, co. 4, e 19, co. 1, D. Lgs. n. 286 del 1998) avendo diritto a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione definitiva della domanda, dovendo il Questore, in caso di avvenuta notifica del provvedimento di respingimento, addirittura revocare i propri provvedimenti (art. 14, comma 5-bis D. Lgs. n. 286) adottati verso lo straniero avente diritto e potendo rilasciare un permesso di soggiorno temporaneo, valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento (art. 1, co. 5, DL n. 416 del 1989).

Di conseguenza, anche tenuto conto dei ristretti termini disposti dall’art. 1-ter del DL 416 del 1989 (convertito nella L. n. 39 del 1990) e dall’art. 28-bis del D. Lgs. n. 25 del 2008, per il completamento della procedura, il rispetto di quello delle 48 ore per la misura eccezionale della proroga del trattenimento di un richiedente protezione internazionale nel CIE s’impone come rigoroso ed ineludibile, rispondendo ad una ragione giuridica, ricavabile sia dalla legislazione interna che da quella comunitaria ed internazionale, così che può affermarsi il principio secondo cui: «ai fini della tempestività del provvedimento di proroga del trattenimento in un centro di espulsione ed identificazione di uno straniero richiedente asilo o protezione internazionale è necessario che essa sia disposta nel termine di quarantotto ore dalla richiesta del Questore, a pena di nullità, imponendo gli strumenti internazionali e comunitari (oltre che la legge nazionale) che il giudice, nel termine rigoroso menzionato, debba motivare anche in ordine alla necessità di tale misura eccezionale limitativa della libertà personale, anziché di quelle alternative previste dalla legge, in rapporto alla delibazione della richiesta di protezione internazionale».

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http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170208/snciv@s61@a2017@n03298@tO.clean.pdf