Cass. 6780/2017 su detenzione e rinnovo del permesso di soggiorno

Lo stato di detenzione non può essere configurabile né come impedimento materiale, né come impedimento sostanziale alla presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
La corte conferma la propria precedente giurisprudenza (Cass. 1753/2006; 13364/2007) e ribadisce che in tema di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da parte dello straniero in stato di detenzione, deve specificamente ritenersi che il direttore dell’istituto carcerario, tra l’altro obbligato all’inoltro di ogni comunicazione afferente alla corrispondenza personale del detenuto, sia tenuto all’inoltro, al ritiro e alla consegna della documentazione diretta alla e proveniente dalla Questura in base alla previsione dell’art. 10 quarto comma regolamento di attuazione del T.U. sull’immigrazione reso con d.P.R. n. 394/1999, con la conseguenza che la mancata presentazione di istanza di rinnovo durante il periodo di restringimento in carcere deve ascriversi a mera negligenza dell’extracomunitario detenuto.

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http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170315/snciv@s61@a2017@n06780@tO.clean.pdf