Cass. 23299/2017 sul reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e richiedenti asilo
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La corte di cassazione afferma la sussistenza del reato di cui all’art. 12 D. Lgs. 286/98 commesso in favore di cittadini siriani trasportati dall’Italia alla Germania ove avrebbero inteso chiedere la protezione internazionale.
Osserva che la mera condizione di profughi in fuga da un paese attraversato dalla guerra non può essere equiparata al riconoscimento dello status di rifugiato o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria, che consegue a un provvedimento adottato all’esito del procedimento attivato dalla domanda di protezione internazionale, e afferma che in ogni caso tale status non avrebbe alcuna efficacia scriminante per la parte di condotta relativa al transito e al soggiorno nel territorio dello Stato.
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