Cass. 14700/2017 su protezione sussidiaria, repressione dei reati comuni nel paese di origine e onere della prova

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La corte di cassazione afferma che, qualora il richiedente protezione abbia affermato di essere stato coinvolto in un omicidio colposo e abbia dedotto che nell’ordinamento del paese di origine sia prevista la pena di morte inflitta con brutalità e sofferenza, il giudice deve attivarsi, ex art. 8, comma 3, d. Igs. 25/2008, per richiedere alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo nonché al Ministero degli affari esteri informazioni precise sulla repressione dei reati di diritto comune nel paese di origine.
La corte ribadisce altresì che ai fini del rigetto della istanza di protezione sussidiaria non è sufficiente affermare che la commissione di un reato comune impedisce l’applicazione della detta misura ma occorre valutare in concreto se nel paese di provenienza sussistono condizioni tali da rientrare nelle ipotesi in cui la legge italiana prevede l’applicazione della protezione in questione.

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http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20170613/snciv@s61@a2017@n14700@tO.clean.pdf