Cass. 1415/2017 su permesso di soggiorno per motivi familiari e pericolosità sociale

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Nel giudizio sul diniego del permesso di soggiorno, oggetto del sindacato giurisdizionale sono le ragioni del diniego, e non possono essere accertate cause e condizioni diverse da quelle poste a base del provvedimento amministrativo.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, trae origine dall’accertamento preventivo dell’esistenza dei requisiti normativi e fattuali d’inespellibilità stabiliti al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) e, conseguentemente dalla preesistenza di un provvedimento espulsivo. Ne consegue che non si possa applicare nella specie la disciplina normativa complessivamente derivante dal D.Lgs. n. 30 del 2007.

La disciplina normativa complessivamente derivante dal D.Lgs. n. 30 del 2007, che si estende anche ai familiari stranieri provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea che siano coniugati con cittadini italiani, regola le condizioni d’ingresso e di soggiorno dei predetti cittadini stranieri salve le limitazioni previste dall’art. 20 (motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico e di sicurezza) e dell’art. 21 (perdita delle condizioni, diverse da quelle riguardanti il profilo della pericolosità sociale, che determinano le condizioni di soggiorno) ma non contempla le ipotesi in cui il cittadino straniero sia stato attinto da un provvedimento di espulsione e circoli e soggiorni illegalmente nel territorio italiano.

Questa peculiare ipotesi non è equiparabile all’ accertamento delle condizioni di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, incontestatamente rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2007. La diversità è facilmente rilevabile nella preesistenza di una situazione di circolazione e soggiorno non irregolare quanto meno fino alla scadenza temporale del primo permesso o fino all’accertamento, medio tempore, di condizioni legittimanti la revoca.

Invece, per l’ipotesi di rilascio del permesso per motivi familiari, il sistema normativo di riferimento è il T.U. n. 286 del 1998, anche in considerazione del rinvio, operato dall’art. 28 comma 2, del medesimo T.U. per i familiari stranieri dei cittadini italiani, al regime giuridico più favorevole tra quelli astrattamente applicabili.

In particolare, poiché il permesso di soggiorno per motivi familiari costituisce una conseguenza del divieto di espulsione previsto dal T.U. n. 286 del 1998, art. 19 comma 2, lett. c), è a tale paradigma normativo che occorre riferirsi nell’individuazione delle ragioni ostative al rilascio iniziale del predetto permesso del D.P.R. n. 394 del 1999, ex art. 28, specificamente denominato: “permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione ed il respingimento”.

Non trova peraltro applicazione neanche il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, che disciplina le ipotesi di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari di cittadini stranieri che siano in possesso dei requisiti d’ingresso o siano già soggiornanti ad altro titolo. Tale norma contempla, alla lett. b), l’ipotesi dello straniero che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano ma ne richiede la precondizione del soggiorno regolare ad altro titolo per almeno un anno.

Deve, conseguentemente, concludersi che al cittadino straniero che soggiorna irregolarmente in quanto già attinto da un provvedimento espulsivo o perché privo dei requisiti per un diverso titolo di soggiorno, si applica il combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28.

Il regime giuridico applicabile in ordine al riscontro di condizioni ostative riferibili al canone della pericolosità sociale è nettamente più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d. lgs. 286 del 1998), sia di quello desumibile dall’art. 20 del d. lgs. 30 del 2007, riguardante, come già osservato, la verifica delle condizioni per il rinnovo dei permessi e degli altri titoli giustificati dal diritto all’unità familiare e riguardanti familiari stranieri di cittadini italiani. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l’accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso.

L’art. 19, capoverso, invece, stabilisce che “non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art. 13, comma 1” nei confronti del cittadino straniero che conviva con il coniuge di nazionalità italiana.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 comma 1, indica come parametri di pericolosità sociale soltanto “i motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato”.

Ne consegue che, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall’accertamento della condizione d’inespellibilità stabilita nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, la condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, costituita dalla “pericolosità sociale” può essere desunta esclusivamente dal parametro normativo costituito dall’art. 13, comma 1.

La situazione muta sia in relazione alla revoca che al rinnovo del predetto permesso di soggiorno ai quali si applica, invece, il parametro di cui al D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 20, per le ragioni ampiamente argomentate nelle sentenze n. 12071 del 2013 e 19937 del 2016, ferma la necessità di una valutazione effettiva e concreta del requisito della pericolosità sociale.

Infine, deve osservarsi che anche in relazione al primo rilascio devono distinguersi sia la richiesta del nulla osta per il ricongiungimento familiare (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29) che quella volta ad ottenere il permesso di soggiorno secondo i requisiti e le condizioni stabiliti nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, dalla situazione del cittadino straniero, irregolarmente soggiornante perché colpito da provvedimento di espulsione che ottenga per la prima volta il permesso per motivi familiari, per essere inespellibile del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 2, lett. c), per il quale si incontra, sotto il profilo della pericolosità sociale soltanto il limite dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato.

Nella specie, i precedenti descritti nella sentenza impugnata (spaccio di lieve entità e furto aggravato) non sono indicatori di questo peculiare profilo di pericolosità, trattandosi di reati comuni, né il contesto relazionale induce ad una prognosi di pericolosità per l’ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato.

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