Cass. 16356/2017 sulle ragioni di protezione internazionale
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Il giudice della protezione internazionale non può fermarsi alla valutazione delle sole ragioni che spinsero lo straniero a lasciare il Paese di provenienza, dovendo, al contrario, effettuare un esame dei fatti prospettati, anche alla luce delle condizioni socio-politiche generali di suddetto Paese, in ossequio al disposto dell’art. 3, c. 3, lett. a, d.lgs. 251/2007 (Cass. 15192/2015). Peraltro, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. cit., agenti del “danno grave” possono anche essere soggetti privati, in assenza di un’autorità statale che impedisca tali comportamenti dannosi, come risulta nel caso di specie.
Per poter legittimamente escludere la sussistenza di rischi in caso di rientro, il giudice deve procedere a ulteriori accertamenti relativamente ai motivi di pericolo dedotti e alla situazione della zona di provenienza.
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