Corte di Cassazione, ordinanza n. 5744/2017
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice autorizza la proroga del trattenimento «ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta di proroga».
Si tratta con tutta evidenza di motivazione solo apparente contenuta in un modulo prestampato, affatto carente in ordine alla pur sintetica indicazione delle ragioni della ritenuta sussistenza dei presupposti per la concessione della proroga, nonché della infondatezza delle deduzioni svolte in udienza dalla difesa della persona trattenuta.