La corte di cassazione ribadisce che la procura alle liti per proporre ricorso al giudice di pace avverso il decreto di espulsione può essere conferita al difensore sia con autentica della sottoscrizione da parte del medesimo, se lo straniero si trovi sul territorio nazionale, sia rilasciando la procura presso l’autorità consolare del Paese dove sia stato rimpatriato; la nullità della procura alle liti con sottoscrizione autenticata dal difensore, pertanto, sussiste solo nel caso sia accertato che al momento del rilascio lo straniero era all’estero.
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